Burocrazia zero
Burocrazia zero
Tale voce attualmente non è prevista nella scuola.
Articolo 37, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98
La possibilità di individuare "zone a burocrazia zero", non soggette a vincolo paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico, è estesa a tutto il territorio nazionale.
Con apposite convenzioni sono attivati percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa per gli impianti produttivi, per l'avvio e l'esercizio dell'attività delle imprese sul territorio. I soggetti sperimentatori individuano e rendono pubblici i casi in cui il rilascio delle autorizzazioni è sostituito da una mera comunicazione dell'interessato.
Le attività di sperimentazione possono essere limitate solo per motivi di tutela di interesse generale, espressamente elencati dalla norma. Inoltre, si intendono non sottoposte a controllo tutte le attività delle imprese per le quali le competenti pubbliche amministrazioni non ritengono necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività, con o senza asseverazioni, ovvero la mera comunicazione.
Le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare nel proprio sito Internet istituzionale l'elenco delle attività soggette a controllo. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, adeguano i propri ordinamenti a tali disposizioni.